Segnata un’importante svolta nel panorama delle detrazioni fiscali per i lavori edilizi in Italia, con la Camera dei Deputati ha infatti approvato la legge di conversione del Decreto Legge 39/2024, noto anche come decreto Salva Conti o decreto Super Bonus, già passato al vaglio del Senato e che allunga tutto per altri 10 anni. Questa nuova normativa introduce significativi cambiamenti nelle modalità di fruizione di alcuni bonus edilizi, ampliando il periodo di detrazione fino appunto a 10 anni rispetto alle precedenti 4 o 5 quote annuali.
Tra i principali bonus edilizi coinvolti nei cambiamenti troviamo il superbonus, il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche al 75% e il sismabonus. Il superbonus, originariamente concepito per essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo (o in quattro per le spese sostenute dal 2022), ora, in base a quanto stabilito dal decreto Salva Conti, dovrà essere distribuito su un periodo di dieci anni per le spese sostenute a partire dal 2024. Questa misura, già sperimentata facoltativamente per le spese del 2022 grazie al DL n. 11/2023, diventa ora obbligatoria.
Dunque, combinando vecchie e nuove misure, per chi ha sostenuto spese ammesse al superbonus:
per quelle pagate nel 2020 e 2021, il beneficio fiscale è spalmato in 5 quote annuali di pari importo.
le spese pagate nel 2022, la detrazione è spalmabile in 4 anni, con facoltà di opzione superbonus in 10 anni.
se trattasi di spese pagate nel 2023, lo sgravio fiscale è in 4 quote annuali di pari importo.
per spese sostenute dal 2024, il superbonus passa obbligatoriamente a 10 quote annuali di pari importo.
Analogamente, anche il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che prevedeva una detrazione in cinque quote annuali, e il sismabonus (anch’esso detrazione a 5 anni) seguiranno questa nuova regola decennale per le spese sostenute dal 2024 in poi.
Nonostante l’allungamento dei tempi di detrazione, l’utilizzo del credito in compensazione derivante dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura non subirà variazioni. I cessionari del credito potranno continuare a compensare il credito in quattro quote annuali di pari importo per il superbonus e in cinque per il bonus barriere architettoniche e il sismabonus, mantenendo dunque la suddivisione originaria.
Tuttavia, una novità rilevante riguarda la cessione delle quote di detrazione non ancora utilizzate in dichiarazione dei redditi. Questa opzione non sarà più disponibile per tutti i bonus edilizi che prevedono la cessione del credito. La misura ha un effetto retroattivo e si applica anche alle detrazioni già in corso, rappresentando un cambiamento significativo per chi aveva pianificato di avvalersi di questa possibilità.
Inoltre, per le quote utilizzabili dal 2025 da parte dei cessionari qualificati (come banche, imprese assicurative, intermediari finanziari), la compensazione potrà farsi in 6 quote annuali di pari importo con riferimento alle comunicazioni di cessione o sconto fatte all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022.
Queste modifiche normative comportano diverse implicazioni per i contribuenti. La dilatazione del periodo di detrazione a dieci anni può rendere più sostenibile il carico fiscale annuale, riducendo l’importo della singola rata di detrazione. Tuttavia, la retroattività della misura che vieta la cessione delle quote residue potrebbe generare qualche difficoltà per chi aveva già pianificato le proprie operazioni finanziarie contando su questa opzione.