L'Asl non compra la carrozzina al disabile, condannata a risarcire

Il giudice ha accolto il ricorso, stabilendo che il modello richiesto rappresentava “l’unico” dispositivo in grado di garantire l’indipendenza funzionale necessaria

A cura di Redazione
31 luglio 2026 19:00
L'Asl non compra la carrozzina al disabile, condannata a risarcire -
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Una sentenza del Tribunale di Napoli segna un importante passo avanti nella tutela delle persone con disabilità. I giudici hanno riconosciuto il diritto di una persona affetta da atrofia muscolare spinale (Sma) a ottenere la carrozzina più adeguata alle proprie necessità, anche se il dispositivo richiesto supera i limiti economici previsti dal nomenclatore tariffario. A rendere nota la decisione è stata l’Associazione Luca Coscioni, che ha seguito il caso e ha sostenuto il ricorso del paziente, Christian Durso, affetto da Sma. Secondo l’associazione, la sentenza ribadisce un principio fondamentale: nella scelta di un ausilio per una persona con disabilità deve prevalere la reale adeguatezza del presidio rispetto alle condizioni cliniche, alle capacità residue, all’ambiente di vita e al livello di autonomia che il dispositivo deve garantire.La vicenda riguarda la necessità di sostituire la carrozzina utilizzata da anni da Durso, uno strumento che gli aveva permesso di mantenere una significativa autonomia personale e una piena partecipazione alla vita sociale. Gli specialisti avevano prescritto un modello specifico, ritenuto indispensabile per le sue esigenze funzionali, dal costo complessivo di circa 23 mila euro.La Asl Napoli 1 Centro aveva però autorizzato soltanto una fornitura parziale, riconoscendo poco più di 13 mila euro, in base ai limiti stabiliti dal nomenclatore tariffario. Da qui la decisione del paziente di rivolgersi al Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto alla carrozzina indicata dai medici.Il giudice ha accolto il ricorso, stabilendo che il modello richiesto rappresentava “l’unico” dispositivo in grado di garantire a Durso l’indipendenza funzionale necessaria. La personalizzazione dell’ausilio, secondo quanto evidenziato nella decisione, costituisce infatti un principio essenziale nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).“Gli ausili non possono essere scelti sulla base del loro costo o di valutazioni esclusivamente amministrative – ha spiegato l’avvocato Alessandro Bardini, consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni – ma devono essere individuati in funzione delle esigenze cliniche, funzionali e dell’ambiente di vita della persona”.Per l’associazione si tratta di una pronuncia che va oltre il singolo caso e che afferma il diritto delle persone con disabilità a ricevere strumenti realmente idonei a garantire autonomia, indipendenza e qualità della vita.

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