Nel Modello 730/2025 è prevista una detrazione Irpef pari al 19% delle spese scolastiche e universitarie sostenute per i figli. Si tratta di un’importante agevolazione fiscale riconosciuta dall’articolo 15, comma 1, del TUIR.

Chi ha diritto alla detrazione
Innanzitutto, va precisato che la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto effettivamente le spese per l’istruzione, purché queste riguardino istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come stabilito dalla legge n. 62/2000.

Tipologie di scuole interessate
In particolare, le spese ammesse alla detrazione riguardano la frequenza dei seguenti cicli scolastici:

Scuole dell’infanzia (ex scuole materne)

Scuole primarie (elementari)

Scuole secondarie di primo grado (medie)

Scuole secondarie di secondo grado (superiori)

Inoltre, sono comprese anche le università, sia statali che non statali, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati.

Importo detraibile e limiti previsti
Per quanto riguarda le spese scolastiche fino alla scuola secondaria di secondo grado, la legge prevede un tetto massimo di 1.000 euro per ciascuno studente. Di conseguenza, la detrazione massima ottenibile è pari a 190 euro (cioè il 19% di 1.000 euro).

Nel caso delle università, invece, la detrazione è sempre pari al 19%, ma:

per gli atenei statali non vi sono limiti specifici;

per quelli non statali, la detrazione è riconosciuta fino all’importo massimo stabilito annualmente dal Miur, in base ai costi medi delle università pubbliche.

Dove indicare le spese nel 730
Per ottenere correttamente la detrazione, è necessario compilare il quadro E, righi da E8 a E10 del Modello 730/2025, utilizzando i seguenti codici:

Codice 12: per spese scolastiche fino alle scuole superiori;

Codice 13: per spese universitarie e corsi equiparati.

Tipologie di spese detraibili
Le spese ammesse alla detrazione includono:

Tasse di iscrizione e frequenza scolastica;

Contributi obbligatori richiesti dagli istituti;

Contributi volontari ed erogazioni liberali, purché deliberati dalle scuole.

Inoltre, rientrano tra le spese detraibili anche:

Le gite scolastiche;

Le assicurazioni obbligatorie richieste dalla scuola;

I contributi destinati a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa.

Tuttavia, non tutte le spese connesse alla scuola sono detraibili.

Spese escluse dalla detrazione
Non possono essere portate in detrazione:

L’acquisto di libri di testo e materiale di cancelleria;

Il servizio di trasporto scolastico comunale, che è considerato assimilabile al trasporto pubblico.

Queste esclusioni sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/E del 2 marzo 2016.

Requisito essenziale: tracciabilità dei pagamenti
Per accedere alla detrazione, è fondamentale che il pagamento avvenga tramite mezzi tracciabili, come:

Bonifico bancario o postale;

Carte di credito, debito o prepagate;

Assegni bancari o circolari.

In altre parole, i pagamenti in contanti non sono ammessi.

Spese universitarie: cosa è incluso
Come già accennato, anche le spese universitarie danno diritto alla detrazione del 19%. Rientrano tra queste:

Le tasse per la frequenza di corsi universitari;

I corsi di perfezionamento o di specializzazione;

Le spese per istituti musicali e conservatori, purché riconosciuti o equiparati alle università.

Nel caso in cui si tratti di università non statali, la spesa detraibile non può superare gli importi medi annuali delle università pubbliche, secondo quanto stabilito da un decreto ministeriale del Miur.