Timbra il cartellino per i colleghi, licenziato da Eav

«una sentenza che conferma la linea del rigore e della legalità perseguita negli anni per la tutela della maggioranza dei lavoratori che operano nel rispetto delle regole»

A cura di Redazione
30 maggio 2026 11:30
Timbra il cartellino per i colleghi, licenziato da Eav -
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La Corte d’Appello di Napoli, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso presentato da Eav contro la sentenza di primo grado che aveva disposto la reintegrazione di un dipendente licenziato per irregolarità nelle timbrature di presenza. Con la decisione, contenuta nella sentenza n. 2703/2026, viene quindi confermata la legittimità del provvedimento espulsivo adottato dall’azienda. La vicenda riguarda un dipendente accusato di aver effettuato timbrature del badge per conto di altri colleghi e di essersi fatto a sua volta registrare l’ingresso e l’uscita da altri lavoratori. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, gli episodi contestati si sarebbero verificati in modo ripetuto tra il 4 e il 20 giugno 2024.

In una nota diffusa dall’azienda, Eav ha definito la pronuncia «una sentenza che conferma la linea del rigore e della legalità perseguita negli anni per la tutela della maggioranza dei lavoratori che operano nel rispetto delle regole».

Secondo quanto evidenziato dalla Corte, le condotte contestate non sarebbero riconducibili a una prassi aziendale tollerata o autorizzata. I giudici hanno rilevato che l’utilizzo del badge era regolato da disposizioni che ne prevedevano l’uso esclusivamente personale per certificare la presenza effettiva sul luogo di lavoro.

La sentenza sottolinea inoltre che le timbrature effettuate da soggetti diversi dai titolari del badge avrebbero determinato una rappresentazione non corrispondente alla reale presenza dei lavoratori, compromettendo il corretto funzionamento dei sistemi di controllo aziendale. Per i giudici, la condotta avrebbe avuto carattere intenzionale e sarebbe stata reiterata nel tempo, coinvolgendo più dipendenti in un sistema di reciproco scambio di favori.

La Corte ha inoltre osservato che l’eventuale presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro non sarebbe sufficiente a escludere la gravità della condotta, poiché il comportamento contestato inciderebbe comunque sull’affidabilità dei meccanismi di rilevazione delle presenze e sull’organizzazione aziendale.

Alla luce di tali valutazioni, i giudici di secondo grado hanno ritenuto legittimo il licenziamento disposto dall’azienda, ribaltando così la precedente decisione che aveva portato alla reintegrazione del dipendente. La pronuncia rappresenta uno dei più recenti interventi giurisprudenziali in materia di utilizzo improprio dei sistemi di rilevazione delle presenze nei luoghi di lavoro.

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