L’Ente nazionale della previdenza sociale (INPS) ha annunciato nuovi tagli sulle pensioni per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi. Il provvedimento prevede la revoca definitiva delle somme percepite indebitamente per gli anni 2019 e 2020. Nel presente articolo, esamineremo le principali caratteristiche di questa misura.
Revoca delle somme e importi da restituire:
L’INPS ha confermato la revoca definitiva delle somme relative alla condizione reddituale del 2019 per i pensionati iscritti alle gestioni private che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. Alcuni pensionati dovranno restituire la somma aggiuntiva e la quattordicesima corrispondenti ai periodi 2019 e 2020. Il recupero delle somme indebitamente percepite avverrà in 24 rate a partire dal mese di giugno 2023.
Inoltre, anche gli importi percepiti in base all’ex lege 388/2000 per i periodi 2019 e 2020 saranno oggetto di recupero. L’INPS procederà al recupero delle somme indebitamente percepite in 12 rate a partire dal mese di giugno 2023.
Compensazione dei crediti e sanzioni. In determinati casi, è possibile procedere alla compensazione dei crediti. Maggiori dettagli su questa possibilità possono essere consultati nel cedolino pensionistico.
L’INPS ha adottato un regime sanzionatorio che prevede la riduzione momentanea o la revoca permanente delle prestazioni per coloro che omettono di comunicare la dichiarazione dei redditi. La riduzione momentanea del trattamento pensionistico può raggiungere il massimo del 10% della pensione lorda, con una trattenuta massima di 13,69 euro per le prestazioni al di sotto del minimo vitale.
Tuttavia, l’INPS ha chiarito che per i pensionati che richiedono la ricostruzione reddituale, sarà ripristinata l’intera pensione e saranno restituite le somme trattenute.
Modalità per richiedere la ricostruzione reddituale:
L’INPS mette a disposizione un servizio telematico sulla propria pagina ufficiale per i pensionati che desiderano richiedere la “Ricostruzione reddituale per sospensione della pensione”, come previsto dall’articolo 35 comma 10bis del decreto legge n. 207/2008. Tale servizio può essere utilizzato dai pensionati in possesso di un’identità digitale, come ad esempio Spid, Cns o Cie. In alternativa, è possibile rivolgersi a un Caf o patronato per ottenere assistenza nella richiesta.