Licenziata la collaboratrice scolastica pendolare

Il nome di Giusy Giugliano era diventato noto al grande pubblico alcuni anni fa

A cura di Redazione
12 marzo 2026 07:00
Licenziata la collaboratrice scolastica pendolare -
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La Corte d’Appello di Napoli ha confermato il licenziamento di Giusy Giugliano, collaboratrice scolastica classe 1993 finita al centro dell’attenzione mediatica negli anni scorsi con il soprannome di “bidella pendolare”. Con la decisione dei giudici si conclude il secondo grado del contenzioso nato dopo il provvedimento disciplinare che aveva interrotto il suo rapporto di lavoro come personale Ata.

La decisione della Corte d’Appello di Napoli

La sentenza è stata pronunciata il 26 febbraio dalla sezione Lavoro della Corte d’Appello di Napoli, presieduta da Anna Carla Catalano con relatrice Rosa Cristofano. Il collegio ha respinto il ricorso presentato dalla lavoratrice, confermando la legittimità del licenziamento già disposto dall’amministrazione scolastica.

Per Giugliano si tratta dunque di una nuova battuta d’arresto sul piano giudiziario. La collaboratrice scolastica, che dal 1° settembre 2023 era in assegnazione provvisoria presso l’istituto “Francesco Morano” di Caivano, aveva impugnato il provvedimento sostenendo che le sue assenze fossero giustificate.

Dalla “bidella pendolare” alle vicende giudiziarie

Il nome di Giusy Giugliano era diventato noto al grande pubblico alcuni anni fa, quando raccontò di coprire quotidianamente in treno il tragitto tra Napoli e Milano per raggiungere il posto di lavoro in un liceo del capoluogo lombardo. La vicenda aveva suscitato grande curiosità mediatica, ma in seguito alcune ricostruzioni hanno ridimensionato il racconto iniziale.

Negli ultimi mesi la storia ha registrato nuovi sviluppi. Dopo il trasferimento in provincia di Napoli, la collaboratrice scolastica è stata prima licenziata e successivamente coinvolta in un’indagine che ha portato al suo arresto con l’accusa di stalking nei confronti della dirigente scolastica dell’istituto in cui lavorava, Eugenia Carfora.

Carfora è una figura molto conosciuta nel panorama scolastico italiano: la sua esperienza alla guida dell’istituto “Morano” di Caivano ha ispirato anche una fiction televisiva dedicata alla sua storia.

Il procedimento disciplinare per 16 giorni di assenza

Al centro del contenzioso esaminato dai giudici ci sono sedici giorni di assenza dal lavoro, compresi tra il 17 gennaio e il 1° febbraio 2024.

In quel periodo Giugliano aveva presentato domanda per ottenere il congedo biennale previsto dalla legge 104, necessario per assistere uno zio malato. Tuttavia l’autorizzazione non era stata ancora concessa quando la dipendente si è assentata dal servizio.

Il 6 febbraio la dirigente scolastica ha avviato formalmente il procedimento disciplinare. Poche settimane dopo, il 7 marzo, è arrivato il licenziamento con preavviso.

Successivamente il Ministero dell’Istruzione aveva autorizzato il congedo dal 7 marzo al 31 agosto dello stesso anno. Il provvedimento è stato però revocato il 7 maggio, dopo ulteriori verifiche che hanno evidenziato la mancanza dei requisiti necessari.

La difesa: certificato medico non trasmesso all’Inps

Nel ricorso in appello la difesa della lavoratrice ha sostenuto che le assenze contestate fossero in realtà giustificate da uno stato di malattia.

A sostegno della tesi è stato presentato un certificato medico datato 22 gennaio 2024. Secondo quanto riferito dalla difesa, il documento non sarebbe stato trasmesso all’Inps a causa di un errore materiale del medico curante.

La lavoratrice ha quindi sostenuto che l’assenza dal servizio fosse comunque coperta da una condizione di malattia e non da un utilizzo improprio del congedo.

Le motivazioni dei giudici

La Corte d’Appello ha però respinto questa ricostruzione. Secondo i giudici il certificato medico rappresenta una prova nuova, quindi non ammissibile nel procedimento del lavoro in fase di appello.

Inoltre il documento, secondo il collegio, sarebbe in contrasto con altri elementi già presenti negli atti del processo. In particolare i giudici hanno richiamato una comunicazione inviata dalla stessa dipendente il 24 gennaio, nella quale dichiarava di trovarsi in congedo dal 22 gennaio al 3 agosto.

Una versione che, secondo la Corte, non risulta compatibile con l’ipotesi di assenza per malattia.

Nel dispositivo della sentenza viene inoltre ribadito un principio consolidato: spetta al lavoratore verificare che il certificato medico venga correttamente trasmesso all’Inps nei tempi previsti.

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