La dipendente resta incinta, l'azienda le nega il premio

I giudici hanno accolto il ricorso, stabilendo che l’assenza per maternità è un impedimento legittimo

A cura di Redazione
07 marzo 2026 22:00
La dipendente resta incinta, l'azienda le nega il premio -
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La maternità non può trasformarsi in una penalizzazione economica sul lavoro. È il principio ribadito dal Tribunale del lavoro di Taranto che ha dichiarato discriminatoria la condotta della ASL di Taranto nei confronti di una dipendente esclusa dal premio di produttività durante il periodo di maternità obbligatoria.

La sentenza, firmata dalla giudice Maria Leone, riguarda un’operatrice socio-sanitaria che nel 2024 era stata prima posta in interdizione anticipata per gravidanza e poi in congedo obbligatorio di maternità.

Il caso

Durante la valutazione annuale della performance, l’azienda sanitaria aveva indicato la lavoratrice come “non valutabile”, escludendola di fatto dall’assegnazione del premio di produttività.

Assistita dall’avvocato Mario Soggia e iscritta alla CISL FP, la dipendente ha presentato ricorso al tribunale, sostenendo che la decisione dell’azienda fosse discriminatoria.

La decisione del Tribunale

I giudici hanno accolto il ricorso, stabilendo che l’assenza per maternità è un impedimento legittimo legato a una condizione biologica tutelata dalla Costituzione e dalla normativa nazionale ed europea.

Nel provvedimento si legge infatti che il periodo di congedo obbligatorio non può comportare conseguenze negative né sul piano economico né su quello professionale.

Respinta anche la posizione della Asl secondo cui l’assenza fisica della lavoratrice renderebbe impossibile una valutazione della performance. Secondo il tribunale, l’azienda ha l’obbligo di adottare criteri di valutazione neutrali, come ad esempio la media delle prestazioni registrate negli anni precedenti o altri parametri oggettivi.

Come verrà calcolato il premio

Nel caso specifico, il giudice ha stabilito che il premio di produttività dovrà essere calcolato utilizzando la media dei punteggi ottenuti dalla lavoratrice nei tre anni precedenti al periodo di maternità.

Il tribunale ha quindi ordinato alla Asl il pagamento del premio con interessi e rivalutazione, oltre alla condanna al pagamento delle spese legali.

Il principio ribadito dalla sentenza

«Questa decisione riafferma un principio fondamentale: la maternità non può diventare un costo professionale per una lavoratrice», ha commentato l’avvocato Soggia. «Il diritto alla genitorialità rappresenta un valore sociale che il sistema giuridico deve proteggere, non penalizzare».

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