A partire dalla mensilità di agosto, l’INPS avvia le operazioni di conguaglio fiscale sulle pensioni per i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2024 e hanno indicato l’Istituto come sostituto d’imposta. L’attività interessa i soggetti per i quali i flussi contabili sono stati trasmessi all’INPS dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2024.
Rimborsi o trattenute: cosa succede ad agosto
Sulla pensione di agosto verranno applicati:
rimborsi automatici per i contribuenti con imposta a credito;
trattenute per i soggetti con imposta a debito.
In caso di debito, il relativo importo sarà rateizzato fino al mese di novembre. Tuttavia, se il modello 730 è stato ricevuto da INPS dopo giugno, il numero di rate potrebbe essere inferiore a quanto scelto dal contribuente, per rispettare i limiti di tempo previsti.
Attenzione alla scelta del sostituto d’imposta
È fondamentale che il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione, indichi correttamente il sostituto d’imposta. L’INPS potrà effettuare i conguagli solo se ha erogato redditi soggetti a tassazione nel corso dell’anno e se il rapporto con il contribuente non è cessato prima del 1° aprile.
Non possono indicare INPS come sostituto d’imposta:
i beneficiari di prestazioni assistenziali non imponibili (es. assegno sociale, pensioni di invalidità civile);
Possono invece farlo i titolari di:
trattamenti pensionistici regolari;
assegni straordinari al reddito (es. ex dipendenti di enti creditizi), anche con tassazione particolare.
Verifica online dei conguagli 730
I contribuenti che hanno scelto INPS per i conguagli possono consultare online l’esito del modello 730 e i relativi importi, tramite il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche sull’app INPS Mobile.
Perché è importante controllare
Per evitare problemi come:
versamenti diretti tramite modello F24 (con eventuali interessi per incapienza),
impossibilità di rateizzare i debiti d’imposta,
è utile, prima di presentare la dichiarazione, verificare attentamente se l’INPS può realmente operare come sostituto d’imposta.