A partire dal 2024, l’Assegno di Inclusione prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza come strumento di supporto al reddito per i nuclei familiari italiani. Questa misura è progettata per i nuclei con componenti considerati “fragili” e sarà gestita dall’INPS, previa verifica dei requisiti necessari. Inizialmente previsto per un “click day” il 1° gennaio, il governo ha deciso di anticipare le richieste, fissando il 18 dicembre come la prima data utile per la presentazione delle domande. Ecco tutto ciò che occorre sapere riguardo ai requisiti, al funzionamento e all’importo dell’Assegno di Inclusione.

Denominato ufficialmente Reddito di Inclusione (REI), questo beneficio è destinato ai nuclei con componenti considerati “fragili”, con un’organizzazione molto simile al vecchio Reddito di Cittadinanza. Come riportato sul sito del Ministero del Lavoro, si tratta di “una misura di contrasto alla povertà condizionata alla valutazione della condizione economica”.

L’Assegno di Inclusione consiste in due parti fondamentali:

Beneficio economico mensile: erogato tramite una carta di pagamento elettronica (Carta REI).
Progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa: volto a superare la condizione di povertà, gestito dai servizi sociali del Comune.
I richiedenti devono essere cittadini dell’Unione Europea o loro familiari con diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, oppure residenti in Italia da almeno due anni continuativi al momento della domanda.

I requisiti economici per il nucleo familiare comprendono:

Valore ISEE: non superiore a 6.000 euro.
Valore ISRE: (l’indicatore reddituale dell’ISEE, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro.
Patrimonio immobiliare: non superiore a 20.000 euro (esclusa la casa di abitazione).
Patrimonio mobiliare: (depositi, conti correnti) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8.000 euro per la coppia e a 6.000 euro per persona singola).
L’importo dell’Assegno di Inclusione è una integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro annui (o 7.560 euro annui per nuclei con persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o con persone di età pari o superiore a 67 anni e altri familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza), moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.

In aggiunta, può essere fornito un contributo per l’affitto dell’immobile fino a un massimo di 3.360 euro annui (o 1.800 euro annui per nuclei con persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o con persone di età pari o superiore a 67 anni e altri familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza).

Il beneficio economico, che non può essere inferiore a 480 euro annui, sarà erogato dall’INPS previa verifica dei requisiti e delle condizioni richieste, anche tramite patronato o centri di assistenza fiscale (CAF).

Per ottenere questo beneficio, il richiedente deve iscriversi presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio avrà inizio dal mese successivo alla sottoscrizione di questo patto.