L’Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato importanti novità e istruzioni relative ai bonus fiscali applicabili alle spese sanitarie, che riguardano una vasta gamma di interventi, prestazioni, farmaci e dispositivi medici. Tra le principali novità, spiccano le nuove regole riguardanti le agevolazioni per l’acquisto di occhiali, mascherine e tamponi.

Bonus Vista: Per quanto riguarda il bonus vista, destinato all’acquisto di occhiali o lenti a contatto correttive, è stato introdotto uno sconto fiscale di 50 euro per il 2023. Questo voucher sarà valido per le spese sostenute dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, con una detrazione fiscale applicata solo alla parte delle spese eccedente questo contributo. Nel caso in cui si sia già ottenuto il bonus vista nel 2022, ma con un rimborso parziale, la spesa detraibile nella dichiarazione dei redditi sarà calcolata al netto dell’importo del contributo precedentemente ricevuto.

Per accedere al bonus vista, è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con un ISEE non superiore a 10.000 euro, oltre a un SPID di livello 2 o superiore oppure una Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o una Carta nazionale dei servizi (CNS). Inoltre, è fondamentale conservare la documentazione della fattura o della documentazione commerciale in caso di rimborso. È importante sottolineare che l’emissione del bonus vista è gratuita.

Detrazioni per Protosi: Oltre al bonus vista, è possibile beneficiare di detrazioni fiscali per l’acquisto di protesi, che includono occhiali da vista e lenti a contatto. Le protesi comprendono anche altri dispositivi correttivi o ausiliari per organi carenti o menomati nella loro funzionalità. Questo significa che è possibile detrarre le spese per apparecchi di protesi dentaria, protesi oculistica, protesi fonetica, apparecchi per facilitare l’udito ai sordi, arti artificiali, apparecchi di ortopedia, apparecchi per fratture e dispositivi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità. È essenziale che il documento fiscale indichi chiaramente il dispositivo e la persona che ha sostenuto la spesa.

Mascherine e Tamponi: La guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce anche informazioni sulle detrazioni fiscali per l’acquisto di mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3. È importante verificare se il tipo di mascherina rientra tra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute e se rispetta i requisiti di marcatura CE. Le spese per l’esecuzione di tamponi per il Sars-Cov-2, effettuati da laboratori pubblici o privati, sono anch’esse detraibili, poiché rappresentano prestazioni sanitarie diagnostiche.

Per i tamponi e i test eseguiti in farmacia, le spese sono detraibili anche se pagate in contanti, dato che le farmacie operano in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, è importante notare che i tamponi rapidi di autodiagnosi, utilizzati a domicilio, non rientrano nell’elenco dei dispositivi di uso comune stabilito dal Ministero della Salute. Pertanto, per ottenere la detrazione Irpef, è necessario conservare la documentazione che attesti la marcatura CE del dispositivo e la sua conformità alla normativa europea.