Le casalinghe e i casalinghi, ovvero coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti correlati alla responsabilità familiare, hanno spesso una vita molto impegnativa e faticosa, ma fino a qualche anno fa non avevano la possibilità di accedere a una pensione propria. Tuttavia, dal 1° gennaio 1997, l’Ente nazionale della previdenza sociale ha istituito il Fondo casalinghe e casalinghi, che ha introdotto la possibilità per queste persone di accedere a una rendita mensile a partire dai 67 anni di età, come per tutti gli altri cittadini.
La registrazione al Fondo casalinghe e casalinghi è aperta a tutti coloro che svolgono lavori di cura non pagati, indirizzati alla valorizzazione delle capacità genitoriali di gestire la famiglia. La richiesta di iscrizione può essere presentata dai cittadini tra i 16 e i 65 anni, secondo le disposizioni previste per l’avviamento al lavoro.
L’ENPAS, l’Ente nazionale della previdenza sociale, approva la richiesta di iscrizione al Fondo se non sussistono evidenti motivi ostativi o incompatibili con l’iscrizione. In pratica, la richiesta viene accettata in modo automatico, permettendo subito il pagamento della contribuzione, o quantomeno subito dopo l’accoglimento dell’istanza di partecipazione al Fondo.
La validità dell’iscrizione al Fondo casalinghe non si perde nel tempo, neanche in presenza di assenza contributiva, ovvero se il richiedente omette di versare la contribuzione. Tutti coloro che si registrano al Fondo devono procedere anche all’iscrizione presso l’INAIL.
Per ottenere la rendita mensile prevista dal Fondo casalinghe, è necessario soddisfare alcuni requisiti. In particolare, la registrazione non è compatibile con attività lavorativa dipendente o autonoma, per cui si è tenuti obbligatoriamente a far riferimento alla casa previdenziale. Se si svolge un’attività lavorativa con contratto a orario ridotto, si determina la contrazione, ai fini del diritto alla pensione, del corrispondente periodo di assicurazione obbligatoria. Inoltre, non si deve essere titolari di pensione diretta.
Anche i superstiti possono essere ammessi all’iscrizione al Fondo, secondo le disposizioni previste dall’Ente nazionale della previdenza sociale nella circolare n. 223 pubblicata il 20 dicembre 2001.





