L’INPS prevede un’agevolazione economica per gli operai disoccupati che si sono sposati di recente. Si tratta dell’Assegno per congedo matrimoniale, una misura rivolta a chi ha perso il lavoro nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio o dell’unione civile.
A chi spetta l’Assegno per congedo matrimoniale?
L’assegno è destinato a:
Operai non occupati al momento del matrimonio;
Lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno 15 giorni nei 3 mesi precedenti la celebrazione;
Ex dipendenti di aziende industriali o artigiane;
Chi contrae matrimonio civile, concordatario o unione civile, anche se celebrato all’estero.
Non è previsto alcun sostegno per chi celebra esclusivamente un matrimonio religioso.
A quanto ammonta il bonus?
L’importo dell’Assegno per congedo matrimoniale è pari a sette giorni di retribuzione, calcolati sulla base dell’ultima busta paga percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’assegno avviene tramite:
Bonifico presso ufficio postale;
Accredito su conto corrente bancario o postale, anche estero (purché in area SEPA).
Come richiederlo
Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda all’INPS, allegando la documentazione che attesti:
L’avvenuto matrimonio o unione civile;
La cessazione del rapporto di lavoro;
I requisiti contributivi e lavorativi nei 90 giorni precedenti.