L’INPS ha recentemente pubblicato istruzioni importanti per i datori di lavoro che intendono assumere donne disoccupate vittime di violenza, le quali sono beneficiarie del cosiddetto Reddito di Libertà. Questa misura, istituita dall’articolo 105 bis del decreto legge n. 34 del 2020 e disciplinata dal DPCM del 17 dicembre 2020, offre significativi vantaggi per i datori di lavoro che scelgono di supportare queste donne nel loro percorso di reintegrazione lavorativa. Uno dei principali benefici, infatti, per i datori di lavoro è l’esonero del versamento dei contributi previdenziali, con un’esenzione del 100% (entro un limite di 8.000 euro all’anno, escluse i premi e contributi all’INAIL) per coloro che assumono donne beneficiarie del Reddito di Libertà. Questa disposizione, inserita nella legge di Bilancio 2024, rappresenta un incentivo considerevole per favorire l’occupazione di queste donne e contribuire alla loro riabilitazione economica e sociale.
Il Reddito di Libertà, reso strutturale dalla legge di Bilancio 2024 con uno stanziamento annuale di 10 milioni di euro per il triennio 2024-2026, è destinato alle donne vittime di violenza. Si tratta di un sostegno economico che mira a favorire l’indipendenza economica e l’autonomia delle donne attraverso percorsi di lavoro e di emancipazione.
Le destinatarie del Reddito di Libertà sono le donne in condizioni di maggiore vulnerabilità, seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali. Il contributo economico concesso può arrivare fino a un massimo di 400 euro al mese per un massimo di 12 mensilità, per un totale massimo di 4.800 euro. Questo sostegno è finalizzato a garantire l’autonomia abitativa, personale e a sostenere il percorso scolastico e formativo dei figli minori.
Inoltre, la legge di Bilancio 2024 ha introdotto un ulteriore incentivo per favorire l’occupazione delle donne beneficiarie del Reddito di Libertà. I datori di lavoro che assumono queste donne possono usufruire di un’esenzione totale dei contributi previdenziali, fatta eccezione per i premi e i contributi all’INAIL. Questo incentivo si applica dunque a contratti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, con specifiche durate di esenzione a seconda del tipo di contratto.