La Legge di Bilancio 2024 introduce significative modifiche al congedo parentale, innalzando i pagamenti per mamme e papà al 60% della retribuzione per un ulteriore mese rispetto a quello già previsto, con un’ulteriore maggiorazione all’80% per il solo anno 2024. Queste misure si applicano a ciascun genitore e non sono trasferibili all’altro. L’elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i primi 6 anni di vita del minore, o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Beneficiari dell’Aumento dell’Indennità
L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i pagamenti alle mamme ed i papà lavoratori dipendenti, escludendo le altre categorie di lavoratori come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata. Questo incremento non aggiunge un mese di congedo parentale, ma aumenta l’indennità al 60% della retribuzione (80% per il 2024) per un mese aggiuntivo rispetto a quello già previsto.

Requisiti per l’Aumento dell’Indennità
Per beneficiare dell’aumento dell’indennità, il mese di congedo parentale deve essere fruito entro i 6 anni di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Inoltre, il congedo di maternità o paternità deve terminare dopo il 31 dicembre 2023.

Modalità di Fruizione del Congedo Parentale
L’elevazione dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria. L’ulteriore mese indennizzato al 60% (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi per mamme e papà ed il pagamento può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto di essi.

Se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro no, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato spetta solo al genitore dipendente. Se un genitore non fruisce del congedo parentale, i mesi non trasferibili non possono essere utilizzati dall’altro genitore.

Dettagli sull’Indennità
Per i genitori che terminano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, l’indennità del congedo parentale viene così strutturata:

Un mese indennizzato all’80% della retribuzione, da fruire entro i 6 anni di vita del minore o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Un ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024).
Sette mesi indennizzati al 30%, indipendentemente dalla situazione reddituale.
I rimanenti due mesi non sono indennizzati, a meno che il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. 151/2001.

Queste nuove disposizioni rappresentano un passo avanti significativo nel sostegno a mamme e papà lavoratori, offrendo un’ulteriore tutela economica sui pagamenti nel primo periodo di vita del figlio o nei primi anni dall’adozione o affidamento. Tuttavia, restano esclusi dall’aumento dell’indennità i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata, evidenziando una differenziazione nelle tutele basate sul tipo di occupazione. Le nuove normative richiedono ora un’attenta valutazione e gestione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori per garantire una corretta applicazione dei benefici previsti.