Anche quest’anno, i lavoratori che hanno avuto contratti in somministrazione (gli ex interinali) e che oggi si trovano disoccupati possono accedere al Sostegno al Reddito, comunemente noto come Bonus SaR che prevede un’indennità mensile che varia dai 780 euro a un massimo di 1.000 euro.

Chi ha diritto al Bonus SaR?
Il Bonus SaR è destinato agli ex interinali, ovvero quei lavoratori assunti dalle Agenzie per il Lavoro per essere impiegati presso altre aziende e che ora sono involontariamente disoccupati. Per poter accedere a questa misura, oltre ad aver lavorato in somministrazione, è necessario soddisfare determinate condizioni:

Disoccupazione di almeno 45 giorni: Il richiedente deve essere disoccupato da almeno 45 giorni.
Requisiti lavorativi:
Per ottenere l’importo massimo di 1000 euro, il richiedente deve aver lavorato almeno 110 giorni negli ultimi 12 mesi, oppure 440 ore se il contratto era part-time verticale o con Monte ore Garantito (MOG). In alternativa, deve aver concluso la procedura di Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL) negli ultimi 12 mesi.
Per l’importo ridotto di 780 euro, il richiedente del Bonus Sostegno deve aver maturato almeno 90 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi, o 360 ore in caso di part-time o contratto MOG.
Come richiedere il Bonus SaR
La domanda per il Bonus SaR deve essere presentata tramite il portale Formatemp (FTWeb). Ecco i passaggi dettagliati per la richiesta:

Tempistiche: La domanda deve essere presentata tra il 106° e il 173° giorno dall’ultimo giorno di lavoro. Questo periodo tiene conto dei 45 giorni necessari per rientrare nei requisiti, seguiti da un minimo di 60 giorni prima di poter inoltrare la richiesta.
Documentazione necessaria:

Documento d’identità valido e codice fiscale (o Carta d’Identità Elettronica).
Copia delle buste paga che dimostrino l’anzianità lavorativa e il numero delle giornate lavorate.
Estratto contributivo emesso dall’INPS attestante i 45 giorni di disoccupazione.
Eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità.
Documento con l’IBAN e la titolarità del conto corrente bancario o postale.
Procedura online: Tutta la documentazione deve essere caricata in formato PDF sul portale. Una volta completata la procedura, il portale genererà un modulo di domanda da stampare, firmare e ricaricare sulla piattaforma.
E se la domanda non viene accettata?
Se la domanda viene rifiutata o dichiarata “improcedibile” (ad esempio, per mancanza di firma o per invio fuori dai termini), il richiedente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito. Il ricorso, adeguatamente motivato e firmato, deve essere inviato via PEC all’indirizzo presidenza@pec.formatemp.it.

Ulteriori Considerazioni
Il Bonus SaR può essere percepito più volte, a patto che i giorni già conteggiati per una precedente domanda non vengano inclusi in successive richieste. Inoltre, dopo aver maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, il richiedente può iniziare un nuovo contratto di lavoro senza perdere il diritto al sussidio.