La legge 3 luglio 2023 n. 85, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, rappresenta una conversione del Decreto Lavoro 48/2023 e introduce diverse novità riguardanti i voucher e le prestazioni occasionali. Le modifiche apportate dalla nuova norma riguardano l’articolo 54-bis del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, successivamente convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, che riguarda le “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

La principale modifica introdotta dalla nuova legge riguarda l’aumento della soglia per l’utilizzo dei voucher telematici emessi dall’INPS per prestazioni occasionali. Tale soglia è stata innalzata da 10.000 a 15.000 euro annui per gli utilizzatori operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. È importante sottolineare che questa misura si applica solo ai datori di lavoro che hanno un massimo di 25 dipendenti a tempo indeterminato e non a tutte le aziende di tali settori.

Per gli altri settori, i valori soglia rimangono gli stessi stabiliti dall’Ultima legge di bilancio 2023, ovvero 10.000 euro di prestazioni complessive annue per le imprese con un massimo di 10 dipendenti assunti.

Un’altra novità introdotta riguarda il “Libretto Famiglia”, che è un libretto nominativo prefinanziato utilizzato dai datori di lavoro per accedere alle prestazioni occasionali. Tale libretto è composto da titoli di pagamento con un valore nominale di 10 euro, utilizzati per compensare attività lavorative con durata non superiore a un’ora.

La nuova legge prevede che ogni utilizzatore di prestazioni occasionali possa acquistare il “Libretto Famiglia” non solo attraverso la piattaforma informatica dell’INPS, ma anche presso gli uffici postali e le rivendite di generi di monopolio.

Infine, i prestatori di lavoro potranno richiedere il pagamento delle prestazioni lavorative effettuate, e i lavoratori potranno essere pagati a partire da 15 giorni dopo che la piattaforma informatica dell’INPS ha ricevuto, registrato e autorizzato i titoli di pagamento emessi dal “Libretto Famiglia”.