L’Assegno Unico e Universale (AUU) rappresenta una misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico. In vista del mese di giugno 2025, l’INPS ha pubblicato le informazioni ufficiali relative alle date di pagamento, alle modalità per ottenere eventuali arretrati e ai requisiti necessari per continuare a beneficiare dell’assegno.

Calendario pagamenti Assegno Unico – Giugno 2025
L’INPS, attraverso il messaggio n. 633 del 19 febbraio 2025, ha precisato che i pagamenti dell’Assegno Unico di giugno seguiranno il seguente schema:

A partire dal 20 giugno: verranno accreditate le rate ordinarie per le prestazioni in corso, a condizione che non ci siano state variazioni rispetto ai mesi precedenti;

Dal 27 al 30 giugno: saranno versati gli importi relativi alla prima mensilità e gli eventuali conguagli, comprensivi di crediti o debiti.

Inoltre, in presenza di ricalcoli legati a rettifiche dell’ISEE o a modifiche del nucleo familiare, tali adeguamenti saranno inclusi nei pagamenti della fine del mese.

Arretrati: come richiederli entro giugno
È importante sottolineare che per ottenere gli arretrati dell’Assegno Unico, occorre presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE entro il 30 giugno 2025. In tal modo, l’INPS potrà procedere al ricalcolo degli importi spettanti a partire dal mese di marzo, con conseguente accredito degli arretrati eventualmente maturati.

Cosa accade in caso di ISEE non aggiornato
Il termine utile per rinnovare la dichiarazione ISEE era fissato al 28 febbraio 2025. Coloro che non hanno provveduto all’aggiornamento nei tempi previsti hanno ricevuto, a partire da marzo, l’importo minimo dell’assegno, pari a 57,5 euro mensili. Tuttavia, non si tratta di un’opportunità persa: presentando ora la DSU, sarà possibile ottenere gli importi integrativi spettanti, con effetto retroattivo.

Requisiti per ricevere l’Assegno Unico 2025
L’Assegno Unico spetta alle famiglie con figli a carico che soddisfano le seguenti condizioni:

Figli minorenni
L’assegno è riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento della maggiore età.

Figli maggiorenni fino a 21 anni
Frequentano un corso scolastico, universitario o di formazione professionale;

Svolgono un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito annuo inferiore a 8.000 euro;

Sono disoccupati e regolarmente iscritti ai centri per l’impiego;

Partecipano al servizio civile universale.

Figli con disabilità
L’assegno è erogato senza limiti di età.

Come e da chi può essere presentata la domanda
La domanda può essere presentata da:

Uno dei due genitori, indipendentemente dalla convivenza con il figlio;

Il tutore legale, nell’interesse del soggetto tutelato;

Il figlio maggiorenne, che può anche subentrare alla domanda presentata dai genitori e richiedere il pagamento diretto della propria quota.

Tempistiche per la presentazione della domanda
Le tempistiche influenzano direttamente l’entità dell’importo erogato:

Le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno danno diritto all’assegno a partire da marzo, comprensivo degli arretrati;

Le domande presentate dopo il 30 giugno danno diritto all’assegno a partire dal mese successivo alla presentazione e si basano sull’ISEE aggiornato in quel momento.

Cosa fare in caso di variazioni nel nucleo familiare
È importante evidenziare che non è necessario ripresentare la domanda se è già attiva, salvo comunicazioni specifiche di decadenza, revoca o rifiuto da parte dell’INPS. Tuttavia, è obbligatorio segnalare qualsiasi variazione del nucleo familiare, come ad esempio:

La nascita di un figlio;

Il raggiungimento della maggiore età di un figlio;

Altri cambiamenti che influiscono sulla composizione del nucleo.

In tali casi, l’INPS provvederà a inviare comunicazioni per la gestione corretta delle modifiche.