Il trattamento integrativo 2025 è stato confermato anche per l’anno in corso. Si tratta di un credito fiscale riconosciuto in busta paga o sul cedolino pensionistico, destinato a lavoratori dipendenti, pensionati e a titolari di redditi assimilati. L’importo massimo annuo può raggiungere i 1.200 euro, equivalenti a circa 100 euro al mese, ma la sua erogazione non è automatica per tutti, né garantita in misura piena.

Vediamo nel dettaglio chi può beneficiarne, in quali casi può essere erogato parzialmente e quando, invece, dev’essere restituito.

Che cos’è il trattamento integrativo
Introdotto in sostituzione del cosiddetto Bonus Renzi, il trattamento integrativo è una misura fiscale di sostegno al reddito per le fasce economicamente più deboli. In busta paga è indicato con la voce “TIR” (Trattamento Integrativo Reddito) e, nella maggior parte dei casi, viene corrisposto mensilmente senza necessità di fare richiesta.

Tuttavia, la sua attribuzione dipende da specifici requisiti reddituali e dal calcolo dell’imposta IRPEF, al netto delle detrazioni spettanti.

A chi spetta il trattamento integrativo 2025
L’accesso al bonus è riservato a diverse categorie di contribuenti. In particolare, hanno diritto al trattamento integrativo:

i lavoratori dipendenti;

i pensionati e i titolari di assegni pensionistici;

i lavoratori con redditi assimilati (come stabilito dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR);

i lavoratori atipici e i disoccupati, a condizione che percepiscano redditi fiscalmente assimilabili al lavoro dipendente.

Pertanto, la misura si estende anche a soggetti con forme di reddito non convenzionali, purché ricadano nelle categorie equiparabili dal punto di vista fiscale.

Limiti di reddito: chi riceve il bonus e in che misura
Redditi fino a 15.000 euro
Per coloro che percepiscono un reddito lordo annuo fino a 15.000 euro, il trattamento integrativo viene riconosciuto per intero. In questo caso, il beneficiario riceve 100 euro al mese, per un totale annuo di 1.200 euro.

È importante precisare, però, che tale importo è riconosciuto soltanto se l’imposta lorda è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 13 del TUIR. Qualora l’attività lavorativa copra solo una parte dell’anno, l’importo sarà proporzionato ai mesi effettivamente lavorati.

Redditi tra 15.000 e 28.000 euro
Nel caso in cui il reddito annuo sia compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo non è garantito in misura piena. Infatti, l’importo è calcolato in base alla differenza tra IRPEF lorda e le detrazioni fiscali spettanti.

Inoltre, quanto maggiore sarà l’ammontare delle detrazioni (ad esempio, per familiari a carico o spese sanitarie), tanto più aumenterà la possibilità di ottenere il bonus, almeno parzialmente. Una volta superata la soglia dei 28.000 euro, invece, il trattamento non è più erogato.

Le detrazioni fiscali che influenzano il trattamento
Determinante per il calcolo dell’importo spettante è il ruolo delle detrazioni fiscali, che possono incidere in modo significativo sull’entità o sull’effettiva erogazione del beneficio. Tra le principali detrazioni che possono influenzare il trattamento integrativo, rientrano:

quelle per familiari a carico, quelle per redditi da lavoro dipendente o assimilati, quelle relative a interessi su mutui (per prestiti agrari fino al 31 dicembre 2021), quelle per l’acquisto della prima casa, le detrazioni per spese sanitarie, ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico.

L’insieme di questi fattori può comportare un aumento dell’importo spettante, oppure, al contrario, determinare la perdita totale del beneficio, se si superano i limiti fiscali previsti.