La circolare n. 58 del 23 giugno 2023 dell’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per l’esonero contributivo relativo alle assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Questa estensione rispetto al periodo precedente, compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, è infatti prevista dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) e quindi dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).
La normativa ha ampliato la possibilità di beneficiare dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate per l’anno in corso, aumentando l’importo massimo del beneficio da 6.000 euro a 8.000 euro annui. La circolare elenca i datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo, tra cui enti pubblici economici, istituti autonomi case popolari, enti derivanti da processi di privatizzazione, ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni, aziende speciali, consorzi di bonifica, consorzi industriali, enti morali e enti ecclesiastici.
Tuttavia, ci sono soggetti esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio, come le Amministrazioni dello Stato, le università, le camere di commercio, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN) e altre istituzioni pubbliche non economiche.
Per beneficiare dell’esonero contributivo, le donne svantaggiate devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge n. 92 del 2012. Questi includono donne con almeno 50 anni disoccupate da più di 12 mesi, donne residenti in regioni con accesso ai finanziamenti dell’Unione Europea prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, donne impiegate in settori con disparità occupazionale di genere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, e donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dall’età e dalla residenza.