Oltre alla Naspi, che è la prestazione più nota per i disoccupati, esiste anche il cosiddetto bonus Sar, che offre un ulteriore sostegno al reddito ai lavoratori che hanno perso il lavoro tramite un contratto a somministrazione. Il bonus, che può essere richiesto una volta sola, varia da un minimo di 780 euro a un massimo di 1.000 euro lordi, a seconda dei requisiti che il richiedente deve soddisfare.
Prima di tutto, bisogna precisare che il bonus è erogato dall’ente bilaterale della somministrazione Forma.Temp e che è previsto solamente per chi ha lavorato con contratti a somministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Inoltre, il bonus spetta solo a coloro che rispettano i seguenti requisiti:
essere disoccupati con almeno 110 giorni di lavoro e in disoccupazione da almeno 45 giorni negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno di lavoro effettuato;
disoccupati da non meno di 45 giorni, alla condizione che abbia terminato la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), disciplinata dall’articolo 25 CCNL Agenzie per il Lavoro;
essere disoccupati da non meno di 45 giorni con almeno 90 giorni di lavoro maturati (360 ore lavorate se si tratta di contratti part-time misti, verticali o con MOG) negli ultimi 12 mesi dall’ultimo giorno di lavoro prestato in somministrazione.
Per richiedere il bonus Sar, bisogna presentare la domanda entro il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro, attraverso il modulo telematico presente sul sito ufficiale di Forma.Temp. La richiesta deve essere corredata da una copia delle buste paga che confermano le giornate svolte in somministrazione, l’Estratto Conto Previdenziale emesso dall’Inps dopo almeno 105 giorni dalla cessazione dell’ultimo giorno di lavoro, e eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità.