L’assegno di vedovanza è un beneficio economico che è riconosciuto al coniuge superstite di un lavoratore dipendente deceduto, a seguito della presentazione di una domanda all’INPS. Per poter ottenere l’assegno di vedovanza, il coniuge superstite deve rientrare nei requisiti reddituali e pensionistici richiesti. In particolare, l’importo dell’assegno dipende dai redditi lordi del coniuge superstite, che devono essere compresi tra 0 e 31.296,62 euro. Inoltre, il beneficio è applicato solo sulle pensioni di reversibilità riconosciute al coniuge superstite a seguito della presentazione della domanda.

Il beneficio ammonta a circa 635 euro l’anno, corrispondenti a un importo mensile aggiuntivo sulla pensione di 52,91 euro. Tuttavia, per i redditi lordi compresi tra 27.899,68 euro e 31.296,62 euro, l’ammontare dell’assegno diminuisce a 19,59 euro al mese.

È importante sottolineare che l’assegno di vedovanza non è riconosciuto a tutte le categorie di pensione di reversibilità, ma solo a quelle da superstite da lavoro dipendente. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’assegno di vedovanza, il coniuge superstite deve essere riconosciuto come invalido.

La domanda del beneficio è da inoltrare telematicamente sul sito dell’INPS, accedendo con le proprie credenziali, o recandosi presso gli uffici dei patronati. I documenti necessari per la presentazione della domanda sono il documento di riconoscimento in corso di validità, il codice fiscale, il certificato telematico SS3 rilasciato dal medico di base e il recapito telefonico.

Dopo l’invio della domanda, si deve attendere l’esito, che può essere positivo o negativo. Nel caso in cui la domanda sia accettata, saranno liquidati gli arretrati, se richiesti, nel limite massimo di cinque anni dalla data di vedovanza. Nel caso in cui la domanda venga respinta, è possibile presentare ricorso solo se sussistono i requisiti richiesti dalla sentenza 7668/96 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto l’assegno di vedovanza al coniuge superstite affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.