La parità di genere nel mondo del lavoro è un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti, ma che, purtroppo, ancora oggi fatica a realizzarsi pienamente. In molte realtà italiane, soprattutto nel Sud, le donne cosiddette “svantaggiate” continuano a lottare per accedere a un’occupazione stabile e dignitosa. Per questo, il Governo ha introdotto una nuova misura: il Bonus per l’assunzione di donne svantaggiate 2024-2025, previsto all’interno della ZES unica per il Mezzogiorno.
Cosa prevede il Bonus per l’assunzione di donne svantaggiate
L’incentivo, introdotto con l’art. 23 del DL 7 maggio 2024, n. 60, si rivolge ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono donne considerate svantaggiate. La misura consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione di premi e contributi INAIL), fino a un massimo di 650 euro mensili per lavoratrice.
Chi sono le donne svantaggiate secondo la normativa
La normativa definisce come “donne svantaggiate” le seguenti categorie:
Donne con almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi
Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti della ZES unica
Donne di qualsiasi età, senza impiego retribuito da almeno 6 mesi, impiegate in settori con forte disparità occupazionale di genere
Donne ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
Cosa cambia per i datori di lavoro
Per chi assume una donna svantaggiata con contratto a tempo indeterminato, l’incentivo è concreto:
100% dei contributi previdenziali esonerati, fino a 650 € mensili
Valido fino al 31 dicembre 2025
Applicabile in tutta Italia per donne disoccupate da oltre 24 mesi
Un’occasione importante, soprattutto per le imprese del Sud, dove la disoccupazione femminile è ancora molto alta e il costo del lavoro spesso frena le nuove assunzioni.
Quali contratti e lavoratori sono esclusi
Non tutti i rapporti di lavoro possono accedere al bonus. Sono esclusi:
Rapporti di lavoro domestico
Contratti di apprendistato
Datori che abbiano ricevuto aiuti di Stato non rimborsati o soggetti a recupero secondo il Regolamento UE 2015/1589
Inoltre, il valore complessivo dell’incentivo non può superare il 50% del costo salariale complessivo, come indicato nel Regolamento UE 651/2014.