Le contravvenzioni per mancata revisione e assenza di copertura assicurativa del veicolo sono nulle se accertate tramite telecamere non omologate. È quanto emerge da alcune recenti sentenze del Giudice di Pace di Nola (Napoli), confermando una linea interpretativa già ribadita dal Ministero dell’Interno.
Sentenza: multe annullate e spese a carico dell’Ente
Secondo quanto dichiarato dall’avvocato Cristiano Ceriello, responsabile legale dell’associazione “Difesa Consumatori e Contribuenti”, le multe elevate senza dispositivi elettronici omologati devono essere annullate. Inoltre, l’ente responsabile della sanzione è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, un costo che, di fatto, ricade indirettamente sui cittadini.
La normativa sulle rilevazioni elettroniche
La normativa vigente consente l’accertamento automatico delle violazioni legate alla mancata revisione e alla copertura assicurativa con apparecchiature elettroniche, ma solo se questi dispositivi sono stati:
Omologati o approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Sottoposti a verifica periodica per garantirne il corretto funzionamento.
L’uso di strumenti non conformi rende quindi le sanzioni nulle e impugnabili.
La circolare del Ministero dell’Interno
Una circolare ministeriale del 3 luglio 2020 (n. 300/A/4684/20/127/9) ha confermato che le rilevazioni effettuate con apparecchiature non omologate devono essere annullate. Questo vale sia per le violazioni relative all’articolo 193 del Codice della Strada (mancata copertura assicurativa), sia per quelle dell’articolo 80, comma 14 (revisione scaduta).
Come contestare una multa illegittima
L’associazione “Difesa Consumatori e Contribuenti” ricorda che le contravvenzioni devono essere contestate entro 30 o 60 giorni dalla notifica. In caso contrario, anche un verbale nullo potrebbe diventare definitivo, causando un danno economico ai cittadini.
Se hai ricevuto una multa per mancata revisione o assicurazione basata su telecamere elettroniche, verifica che il dispositivo sia omologato. In caso contrario, puoi impugnarla e richiedere l’annullamento.