Con il Messaggio n. 4097 del 4 dicembre 2024, l’INPS ha annunciato l’avvio di una procedura di verifica e sospensione per i beneficiari delle prestazioni economiche di invalidità civile che non hanno comunicato i propri redditi relativi all’anno 2020. Questo provvedimento si applica alle prestazioni condizionate dal rispetto di limiti reddituali previsti dalla normativa vigente.
Obbligo di Comunicazione Reddituale
I beneficiari delle prestazioni economiche di invalidità civile devono dimostrare che i propri redditi non superano il limite stabilito per legge. Questo obbligo riguarda diverse prestazioni, tra cui:
Pensione di inabilità (art. 12, Legge 118/1971).
Assegno mensile di assistenza (art. 13, Legge 118/1971).
Pensione per ciechi civili (Legge 382/1970).
Pensione per sordi civili (Legge 381/1970).
In base all’art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, i beneficiari sono obbligati a comunicare i propri redditi qualora non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi o questa risulti incompleta. I redditi devono essere calcolati:
Ai fini IRPEF,
Al netto degli oneri deducibili,
Al lordo delle imposizioni fiscali.
Iter di Verifica e Preavviso di Sospensione
L’INPS ha individuato alcuni beneficiari che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione reddituale per l’anno 2020. Per questi soggetti:
È stato avviato il procedimento di sospensione delle prestazioni.
È stato inviato un preavviso di sospensione tramite raccomandata A/R.
I beneficiari coinvolti devono regolarizzare la loro posizione inviando una comunicazione reddituale.
Modalità per la Comunicazione Reddituale
I redditi possono essere comunicati all’INPS attraverso le seguenti modalità:
1. Accesso Online tramite MyINPS
Accedere al portale INPS (www.inps.it) utilizzando credenziali valide, come:
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello almeno 2,
CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica).
Percorso da seguire:
Pensione e Previdenza > Domanda di Pensione > Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci > Variazione pensione > Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10-bis D.L. 207/2008.
2. Tramite Patronati
Rivolgersi agli istituti di patronato o a soggetti abilitati per l’intermediazione con l’INPS.
Conseguenze della Mancata Comunicazione
Se i beneficiari non regolarizzano la propria posizione, l’INPS procederà con la sospensione delle prestazioni economiche di invalidità civile.
Per evitare interruzioni nell’erogazione, è essenziale che i destinatari del preavviso completino la comunicazione dei redditi entro i termini stabiliti.