L’INPS ha recentemente emesso una circolare che ha stabilito un importante ampliamento dei beneficiari della pensione di reversibilità che spetta anche ai nipoti. In particolare, è chiarito che i nipoti maggiorenni rientrano tra coloro che possono ricevere questo sostegno mensile, accogliendo così una vasta giurisprudenza in materia. Solitamente, la pensione di reversibilità è destinata al coniuge superstite e ai figli del defunto, ma con questa nuova disposizione, anche i nipoti possono beneficiarne direttamente. Questa decisione si basa sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 1999, la quale stabilisce che i nipoti minori devono essere considerati equiparati ai figli se erano a carico dei nonni al momento del decesso di questi ultimi, anche se i genitori sono presenti.
È importante sottolineare che i nipoti possono usufruire di questo diritto anche se i genitori sono incapaci di provvedere al loro mantenimento, purché sia accertata la loro impossibilità di svolgere attività lavorativa o di beneficiare di altre fonti di reddito.
La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957, che escludeva i nipoti maggiorenni inabili al lavoro dalla pensione di reversibilità, anche se erano a carico del pensionato defunto.
L’INPS ha quindi adeguato le proprie disposizioni a questa sentenza, includendo i nipoti maggiorenni tra i beneficiari della pensione di reversibilità. Tuttavia, affinché i nipoti possano beneficiare di questo diritto, devono essere a carico del pensionato al momento del decesso di quest’ultimo e devono essere inabili al lavoro.
I nipoti vengono equiparati ai figli se sono minori, se sono studenti di scuole o corsi di formazione professionale entro i 21 anni di età (entro i 26 anni nel caso di studenti universitari), o se sono inabili, indipendentemente dall’età.
Le domande respinte in passato devono essere riesaminate su richiesta degli interessati, e la pensione sarà erogata retroattivamente dalla prima data utile, nel rispetto dei limiti di prescrizione quinquennale e decadenza. Inoltre, è previsto un ricalcolo delle pensioni riconosciute in favore di altre categorie di superstiti contitolari, con la possibile revoca della pensione per coloro la cui percezione risulta essere incompatibile con quella dei nipoti.