L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 2207/2023 in cui sono riepilogati i termini del servizio di assistenza fiscale svolto in qualità di sostituto di imposta. Il servizio, denominato “assistenza fiscale (730/4)”, è disponibile sul sito dell’Ente e consente ai contribuenti di verificare le risultanze contabili derivanti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730.
Attraverso il servizio assistenza fiscale Inps, i soggetti che percepiscono una prestazione imponibile IRPEF, come pensioni o disoccupazione indennizzata, possono accedere e controllare se ci sono conguagli fiscali, a debito o a credito, derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Il servizio è accessibile sia attraverso il sito istituzionale dell’Inps che tramite l’app “Inps mobile”, disponibile su Play Store e App Store. Dopo aver effettuato l’accesso al portale, il contribuente può verificare diversi dati, tra cui:
Ricezione da parte dell’Inps delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con dettaglio degli importi correlati.
Conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, se l’Inps agisce come sostituto di imposta del dichiarante.
Eventuale diniego della risultanza, con comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non vi sia un rapporto di sostituzione d’imposta.
Importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps.
Oltre alla consultazione dei dati, il contribuente può anche inviare online la richiesta di annullamento o variazione della seconda rata acconto IRPEF entro la scadenza del 10 ottobre 2023.
Il conguaglio a credito o a debito derivante dalla dichiarazione dei redditi 2023 sarà effettuato sulla rata della pensione di agosto o settembre. Nel caso in cui si richieda la rateizzazione del debito, il pagamento dovrà essere completato entro novembre. Se non è possibile completare i conguagli a debito previsti nel modello 730/4, l’Inps invierà una comunicazione indicando gli importi risultanti dalla dichiarazione e quelli eventualmente già conguagliati, invitando a effettuare il versamento dei residui importi a debito secondo le modalità previste per i versamenti delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. La comunicazione verrà fornita anche al soggetto intermediario che ha trasmesso la dichiarazione per conto del contribuente, tramite l’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’Inps dovranno essere versati dagli eredi all’Agenzia delle Entrate, ma non sarà richiesto il pagamento degli acconti delle imposte per il 2023. Per le somme a credito, gli eredi potranno richiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate o utilizzare il credito per la successiva dichiarazione dei redditi 2024, relativa ai redditi percepiti nell’anno 2023.
Nel caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite dovrà separare la propria posizione tributaria e versare eventuali somme a debito di sua competenza, mentre potrà utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi successiva.