Con l’entrata in vigore della Manovra 2023, è stata introdotta la “rottamazione quater”, una nuova definizione agevolata per i debiti con l’Agenzia delle Entrate accumulati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La novità più significativa è lo “stralcio” automatico dei singoli debiti fino a 1.000 euro, affidati dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, che avviene alla data del 31 marzo 2023 senza necessità di presentare una domanda specifica. Tuttavia, è fondamentale comprendere i dettagli di questa rottamazione quater, il risparmio potenziale e le modalità di adesione.
La definizione agevolata riguarda le somme a titolo di capitale, spese per le procedure esecutive e diritti di notifica. Le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada e altre multe, diverse da quelle tributarie o legate agli obblighi previdenziali, non includono gli interessi, compresi quelli di mora, di rateizzazione e l’aggio. Il risparmio deriva principalmente dall’annullamento delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio.
Ad esempio, su un debito di 10.000 euro scaduto il 1° gennaio 2010, si dovrebbero pagare circa 20.000 euro, compresi sanzioni al 30%, interessi e aggio. Con la rottamazione quater, è possibile risparmiare anche la metà di questa somma.
La rottamazione-quater si applica a tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Le casse/enti previdenziali di diritto privato possono rientrare nella definizione agevolata se hanno adottato un provvedimento specifico entro il 31 gennaio 2023, lo hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione e lo hanno pubblicato sul proprio sito internet.
I contribuenti hanno tempo fino al 30 giugno 2023 per presentare una dichiarazione di adesione online sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Successivamente, entro il 30 settembre 2023, riceveranno la “Comunicazione delle somme dovute”. È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in 18 rate, con la prima e la seconda rata pari al 10% dell’importo totale, scadenti rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le rate successive, di uguale importo, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. Si ricorda che, in caso di pagamento rateale, a partire dal 1° novembre 2023 saranno dovuti anche gli interessi al tasso annuo del 2%.