La legge di Bilancio 2023, nell’articolo 1, comma 359, ha introdotto un importante cambiamento riguardante l’indennità di congedo parentale. L’indennità, che è erogata durante il periodo in cui i genitori si prendono cura del figlio, è stata aumentata dal 30% all’80% della retribuzione per un mese. Questo aumento si applica ai lavoratori dipendenti sia nel settore privato che nel settore pubblico, a condizione che il congedo di maternità o paternità termini dopo il 31 dicembre 2022.

È importante sottolineare che questa modifica riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti e non altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi o quelli iscritti alla Gestione separata. Pertanto, se uno dei genitori è un lavoratore dipendente e l’altro no, solo il genitore dipendente avrà diritto al mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione.

È fondamentale comprendere che la legge di Bilancio 2023 non aggiunge un mese aggiuntivo di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione. Piuttosto, l’indennità è aumentata all’80% anziché al 30% per un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore. Questo mese deve essere fruito entro il sesto anno di vita del figlio (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Il mese indennizzato all’80% della retribuzione può essere fruito in modo ripartito tra i genitori o da uno solo di essi. La possibilità di fruire del congedo in modo “alternato” tra i genitori, come previsto nell’articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di usufruirne contemporaneamente nello stesso periodo per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Per chiarire il funzionamento dell’aumento, prendiamo ad esempio due genitori che richiedono entrambi un periodo di 15 giorni di congedo parentale, indennizzabile all’80%, dal 1° al 15 febbraio 2023 per lo stesso figlio minore di 6 anni. Entrambi i periodi di congedo possono essere indennizzati all’80% e coprono l’intero mese indennizzabile per entrambi i genitori.

Rispetto ai limiti massimi di durata del congedo parentale stabiliti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi, estendibili a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” è indennizzato come segue:
Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore).
8 mesi sono indennizzati al 30%, indipendentemente dalla situazione reddituale.
I restanti 2 mesi non sono indennizzati, a meno che il richiedente non si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.