L’assegno di maternità statale è un incentivo economico erogato dall’INPS a genitori che svolgono un lavoro atipico e discontinuo e che rispettano determinati requisiti. Possono richiederlo la madre, anche se adottante, il padre, anche se adottante, i genitori affidatari preadottivi, il genitore adottante non coniugato, il coniuge della madre adottante o della madre affidataria preadottiva e il padre e la madre affidatari. L’importo erogato è rivalutato annualmente e si modifica in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, comunicato dall’ISTAT.

Per richiedere l’assegno, è necessario rispettare alcuni requisiti generali, come la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o in Unione Europea o il permesso di soggiorno equiparato a queste. Inoltre, la madre deve aver versato almeno tre mesi di contributi per la maternità tra i diciotto e i nove mesi precedenti il parto o l’ingresso effettivo del minore in famiglia, mentre il padre deve possedere gli stessi requisiti della madre in determinati casi, come l’abbandono del figlio da parte della madre o la separazione in caso di affidamento preadottivo.

La domanda per l’assegno deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro 6 mesi dalla data in cui nasce il bambino o, nel caso dell’adozione o dell’affidamento, dalla data in cui il minore fa il suo ingresso effettivo in famiglia o in Italia. È possibile presentare la richiesta utilizzando l’apposito servizio online messo a disposizione sul sito web dell’INPS, il Contact Center dell’Istituto o i servizi telematici degli enti convenzionati.