Le ultime modifiche apportate all’indennità di disoccupazione NASPI estendono il diritto all’indennità ai neo padri che si dimettono volontariamente dal lavoro entro il primo anno di nascita del figlio, oltre ai lavoratori che si trovano in totale stato di disoccupazione involontario. Questa novità è già in vigore e ha anche effetto retroattivo, il che significa che le domande di indennità di disoccupazione NASPI respinte presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento possono essere riesaminate su richiesta della parte interessata. La riforma del lavoro attualmente in fase di elaborazione potrebbe portare ulteriori modifiche all’indennità di disoccupazione, incluso il possibile ridimensionamento della percentuale di giornate di lavoro effettuate come giornate indennizzabili da NASPI.

Oggi la Naspi è riconosciuta ai lavoratori in totale disoccupazione involontaria per un massimo di 24 mesi e il disoccupato percepisce l’indennità per la metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente e matura il 50% delle giornate di lavoro effettuate come giornate indennizzabili da Naspi, e si potrebbe ridurre tale percentuale al 40% o al 30%, in ogni caso inferiore al 50%.