Immaginiamo due promessi sposi pronti alle nozze, e che uno dei due faccia trasferire all’altro dei beni con l’accordo che in caso di divorzio questi beni debbano essere restituiti. Il coniuge beneficiario del trasferimento potrà contestare la nullità del patto prematrimoniale e rifiutarsi di restituire i beni? È valido cioè quell’accordo?

I patti prematrimoniali sono accordi che i futuri sposi concludono per la gestione dei rapporti matrimoniali e di quelli eventuali successivi allo stesso, con particolare riguardo agli accordi economici. Questi accordi, leciti e frequenti in molti altri Stati, nel nostro ordinamento non sono considerati nulli. I coniugi dunque non potranno accordarsi su un eventuale assegno di mantenimento divorzile già prima del matrimonio.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire i limiti alla regola della nullità dei patti prematrimoniali.  In particolare la Suprema Corte ha dichiarato nella sentenza del 23713 del 2012 che l’accordo col quale la futura moglie si impegnava in caso di separazione o divorzio, a cedere al marito un immobile di sua proprietà, come indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione di altro immobile era valido. Gli Ermellini hanno infatti qualificato siffatto accordo come un contratto atipico con condizione sospensiva lecita e non invece come accordo prematrimoniale in vista di divorzio.

Hanno valutato così che il pagamento fosse una “datio in solutum” cioè una prestazione in luogo di adempimento, ovvero la sostituzione della prestazione originariamente pattuita con una di diversa natura. Ed il fallimento del matrimonio è stato a sua volta considerato non la causa dell’accordo ma solo la condizione il cui avverarsi avrebbe determinato il momento in cui l’accordo si sarebbe realizzato. Secondo la Cassazione l’indisponibilità dei diritti dei coniugi deriva dalla necessità di tutelare il consorte più debole economicamente, ma se questo squilibrio non c’è (come accadeva nel caso in sentenza) e non ci sono questioni sul mantenimento né le prestazioni previste dal contratto sono sproporzionate tra di loro, il patto non può essere dichiarato nullo.

Dunque nella valutazione della liceità di un accordo prematrimoniale, il giudice deve fare un’indagine dei motivi concreti che hanno portato i futuri coniugi a stipulare un determinato accordo. I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto valido un accordo che aveva ad oggetto una somma di denaro data in prestito da un coniuge all’altro, con l’impiego a restituirla in caso di separazione. E da qui l’assunto di validità del mutuo tra coniugi nel quale l’obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’evento futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell’art. 1354, primo comma, cod. civ. (sentenza Cassazione n.19304/2013).

Di conseguenza si ribadisce che è invalido solo l’accordo che violi il principio di indisponibilità, ad esempio per il futuro assegno di mantenimento. Se invece le sorti del matrimonio determinano solo i momenti di regolazione e di efficacia delle convenzioni si agisce nell’ambito della piena e legittima autonomia contrattuale. Nel caso dei nostri sposi quindi il coniuge che aveva ricevuto i beni dovrà restituirli. *Avvocato (mail: ae-emiliano@hotmail.it)