In relazione agli articoli pubblicati negli ultimi giorni su diverse testate giornalistiche, Gori intende specificare quanto segue: Innanzitutto, la sentenza del Consiglio di Stato è del 2008 (successiva alle decisioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) e non riguarda la gestione dell’Ato 3.
Detta sentenza stabilisce che le nuove tariffe possano essere applicate agli utenti solo per il futuro, e non retroattivamente; essa, quindi, non mette (né avrebbe potuto mettere) in discussione le partite pregresse. E infatti, con la delibera n°643 del 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (“Aeegsi”), ben consapevole anche della precedente sentenza del Consiglio di Stato del 2008, ha stabilito, a livello nazionale, che le Autorità d’Ambito dovessero determinare l’ammontare delle partite pregresse maturate fino al 31 dicembre 2011, da recuperare poi dal 2014 in avanti e, cioè, da recuperare per il futuro e non retroattivamente. In altre parole, l’Aeegsi ha autorizzato le Autorità d’Ambito, nel rispetto del principio di irretroattività fissato dalla sentenza del Consiglio di Stato, a determinare lo scostamento, cioè le somme da recuperare esclusivamente nel futuro, derivanti dalla differenza tra i costi complessivi sostenuti per la gestione fino al 31 dicembre 2011 e quanto effettivamente fatturato all’utenza.
La sentenza del Consiglio di Stato del 2008, quindi, non si occupa del caso delle partite pregresse e delle bollette della Gori, né mette in discussione il provvedimento dell’Ente d’Ambito con cui sono state determinate le stesse partite pregresse. È dunque assolutamente falso quanto sostenuto in alcuni articoli che «Il Consiglio di Stato riconosce illegittima la richiesta della Gori di pagamento del recupero delle partite pregresse ante 2012».